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Dal
Manuale delle Indulgenze (quarta edizione - 1999 – dell’Enchiridion
indulgentiarum del 29.6.1968 di Papa Paolo VI)
Dal Decreto
“I
meriti di infinito valore di GesĂą, Divino Redentore del genere umano, e quelli
da essi derivati in sovrabbondanza della Beatissima Vergine Maria e di tutti i
Santi, che costituiscono l’indefettibile tesoro della Chiesa di Cristo, a
questa sono stati affidati affinché siano applicati in remissione dei peccati e
delle conseguenze dei peccati, in virtĂą della potestĂ di legare e di sciogliere
che lo stesso Istitutore della Chiesa ha conferito a Pietro ed agli altri
Apostoli e per loro tramite ai loro successori, i Sommi Pontefici e i Vescovi.
Tale remissione si attua innanzi tutto, e di necessitĂ se si tratta di peccati
mortali, mediante il Sacramento della Riconciliazione.
Si
deve però considerare che, anche se è stata perdonata la colpa mortale, e per
necessaria connessione la pena eterna, che quella merita, e anche se è stato
rimesso il peccato leggero, comunemente detto veniale, il peccatore perdonato
può avere bisogno di ulteriore purificazione, e cioè può essere meritevole
ancora di una pena temporale, da soddisfare o nel corso della vita terrena o
nell’altra vita mediante il Purgatorio. Dal mirabile tesoro della Chiesa, prima
ricordato, fluisce l’indulgenza , che sostituisce, eliminandola, quella pena
temporale”
Il
Manuale elenca nel Proemio, quattro concessioni di carattere generale, prima di
passare alle singole pratiche indulgenziate. Tali concessioni riguardano:
1- Si concede l’indulgenza parziale al fedele
che, nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversitĂ della vita,
innalza con umile fiducia l’animo a Dio, aggiungendo, anche solo mentalmente,
una pia invocazione.
2
– Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, con spirito di fede e con
animo misericordioso, pone se stesso o i suoi beni a servizio dei fratelli che
si trovano in necessitĂ
3
– Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, in spirito di penitenza, si
priva spontaneamente e con suo sacrificio di qualche cosa lecita (digiuno)
4
– Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, in particolari circostanze
della vita quotidiana, rende spontaneamente aperta testimonianza di fede
davanti agli altri
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